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DOCUMENTI
Ai cittadini italiani adulti non occorre alcun visto ed è consentita una permanenza fino a 90 giorni.
I minori di 15 anni, invece, necessitano del passaporto.
FUSO ORARIO: 1 ora avanti rispetto al meridiano di Greenwich

MONETA: Fiorino ungherese (forint, Ft)
L'Ungheria resta una meta economica per i turisti stranieri
Si possono cambiare soldi in contanti e travellers' cheque fino a 30.000 Ft nelle banche e nelle agenzie di viaggio, pagando una commissione compresa in genere tra l'1 e il 2%. Gli uffici postali cambiano quasi sempre i contanti ma raramente gli assegni. Gli sportelli per il prelievo automatico che accettano carte di credito e di debito sono diffusi in tutto il paese, ma conviene sempre portare una certa somma in valuta straniera (preferibilmente dollari americani) nel caso in cui le carte non funzionino. Le carte di credito sono accettate nei ristoranti di lusso e in negozi, alberghi, autonoleggi, agenzie di viaggio e stazioni di servizio.

IMPOSTE SUL REDDITO
Con la L. 23 luglio 1980, n. 509 è stata ratificata la convenzione internazionale tra Italia e Ungheria intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.
La presente convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti. L'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.
Se una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:
- detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha una abitazione permanente;
- quando essa dispone di una abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale si trova il centro dei suoi interessi vitali, compresi gli economici;
- se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se non ha un' abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;
- se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità;
- se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
Se una persona giuridica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

IMPOSTE CONSIDERATE
Le imposte cui si applica la Convenzione sono:
per quanto concerne l'Italia:
- l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
- l'imposta locale sui redditi; ancorché‚ riscosse mediante ritenuta alla fonte;
per quanto concerne la Repubblica Popolare Ungherese:
- le imposte sul reddito;
- le imposte sugli utili;
- l'imposta speciale d'impresa;
- l'imposta sulla proprietà edilizia;
- l'imposta sul valore delle proprietà edilizie;
- l'imposta sulle aree edificabili;
- il contributo di sviluppo comunale;
- il diritto sui dividendi e sui pagamenti di utili delle società commerciali.

PROFESSIONI INDIPENDENTI
I redditi che un residente di uno Stato contraente percepisce dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale residente non disponga abitualmente, nell'altro Stato contraente, di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone di tale base, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono imponibili a detta base fissa.

LAVORO SUBORDINATO
Gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
Le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente, svolta nell'altro Stato contraente, sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
- il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato;
- le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato;
- l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

ASSISTENZA SANITARIA
L'assistenza sanitaria pubblica è adeguata, con sufficiente disponibilità di medicinali. Vi sono numerose strutture ospedaliere ed ambulatoriali anche se con attrezzature non sempre dell'ultima generazione. Non esiste alcuna convenzione con l'Italia in materia di assistenza sanitaria; pertanto le eventuali spese mediche sono interamente a carico degli interessati.
Non sono necessarie vaccinazioni preventive nè particolari precauzioni igienico-sanitarie. Sono stati rilevati tuttavia numerosi casi di meningite di tipo C, i cui focolai sono stati individuati in due caserme a sud della capitale.

 

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I diritti dei lavoratori dei Paesi UE

I riconoscimenti delle qualifiche

I programmi europei

Le Nazioni

 


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