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Le qualifiche e le esperienze pratiche acquisite in un Paese sono valide in tutta l’Unione Europea.

PROFESSIONI NON REGOLAMENTATE
L’ esercizio della professione é possibile , in qualsiasi Paese dell’Unione Europea, per tutte quelle professioni per le quali non é necessaria una qualifica specifica .

PROFESSIONI REGOLAMENTATE
Per le professioni , per le quali é necessaria una qualifica , occorre distinguere tra:
- professioni con domanda di riconoscimento obbligatoria (avvocati, ingegneri, insegnanti, ecc.). La domanda per il riconoscimento, va presentata presso uffici competenti che variano rispetto alla professione che si intende esercitare. Le autorità devono rispondere entro e non oltre quattro mesi.
- professioni con riconoscimento automatico dei diplomi (medici, infermieri, ecc.), per le quali occorre tener presente la possibilità di doversi registrare presso un ente o un associazione professionale.

Alcuni Paesi dell’UE possono richiedere qualifiche particolari per attività quali:
- parrucchiere
- muratore
- commerciante
In tal caso, va solo provato l’esercizio della professione come lavoratore indipendente.

A CHI RIVOLGERSI
A seconda della professione da esercitare, si deve contattare l’autorità competente dello Stato ospitante, la quale confronterà la formazione acquisita nello Stato membro di origine con quella richiesta nello Stato membro ospitante. Ad esempio, per i cittadini comunitari che vogliono esercitare in Italia la professione di avvocato, l’autorità competente alla valutazione è il Ministero di Grazia e Giustizia - Ufficio VII - a Roma.

Per saperne di più sul riconoscimento dei diplomi si possono ottenere ulteriori informazioni consultando la “Guida per l’utilizzatore del sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali” della Commissione europea, oppure “navigando” nel sito comunitario http://europa.eu.int/youreurope
E’ possibile avere ulteriori informazioni presso:
InfoPoint Europa
Via Lagrange 2 Torino Tel. 011/5611988
Orario: lunedì e mercoledì 15.00/19.00;
martedì, giovedì, venerdì e sabato 10.00/19.00

Se la formazione risulta completamente differente, possono essere apportate le cosiddette “misure di compensazione” consistenti in:
1) dichiarazione di acquisizione di un’esperienza professionale pratica nello Stato di origine;
2) effettuazione di un tirocinio di adattamento oppure di una prova attitudinale nello Stato ospitante; inoltre, per alcune professioni, può essere richiesto un esame linguistico.
La documentazione forma oggetto di un apposito fascicolo, la cui redazione comporta spesso il pagamento di alcune spese burocratiche. Esso viene valutato entro quattro mesi, scaduto il quale l’autorità può:
1) riconoscere la qualifica professionale, chiedendo di espletare eventuali procedure, come ad es. l’iscrizione ad un ordine professionale nello Stato ospitante;
2) prevedere una misura compensativa (esperienza professionale, tirocinio o prova attitudinale);
3) respingere la richiesta, motivandola.
Il cittadino comunitario, in caso di rifiuto del riconoscimento, può proporre ricorso dinanzi ad una giurisdizione dello Stato membro ospitante.

 

 

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