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Le
qualifiche e le esperienze pratiche acquisite in un Paese
sono valide in tutta lUnione Europea.
PROFESSIONI
NON REGOLAMENTATE
L
esercizio della professione é possibile , in qualsiasi
Paese dellUnione Europea, per tutte quelle professioni
per le quali non é necessaria una qualifica specifica
.
PROFESSIONI
REGOLAMENTATE
Per
le professioni , per le quali é necessaria una
qualifica , occorre distinguere tra:
- professioni con domanda di riconoscimento obbligatoria
(avvocati, ingegneri, insegnanti, ecc.). La domanda per
il riconoscimento, va presentata presso uffici competenti
che variano rispetto alla professione che si intende esercitare.
Le autorità devono rispondere entro e non oltre
quattro mesi.
- professioni con riconoscimento automatico dei diplomi
(medici, infermieri, ecc.), per le quali occorre tener
presente la possibilità di doversi registrare presso
un ente o un associazione professionale.
Alcuni
Paesi dellUE possono richiedere qualifiche particolari
per attività quali:
- parrucchiere
- muratore
- commerciante
In
tal caso, va solo provato lesercizio della professione
come lavoratore indipendente.
A
CHI RIVOLGERSI
A seconda della professione da esercitare, si deve contattare
l’autorità competente dello Stato
ospitante, la quale confronterà la formazione
acquisita nello Stato membro di origine con quella richiesta
nello Stato membro ospitante. Ad esempio, per i cittadini
comunitari che vogliono esercitare in Italia la professione
di avvocato, l’autorità competente alla valutazione
è il Ministero di Grazia e Giustizia - Ufficio
VII - a Roma.
Per
saperne di più sul riconoscimento dei diplomi si
possono ottenere ulteriori informazioni consultando la
“Guida per l’utilizzatore del sistema
generale di riconoscimento delle qualifiche professionali”
della Commissione europea, oppure “navigando”
nel sito comunitario http://europa.eu.int/youreurope
E’ possibile avere ulteriori informazioni presso:
InfoPoint Europa
Via Lagrange 2 Torino Tel. 011/5611988
Orario: lunedì e mercoledì 15.00/19.00;
martedì, giovedì, venerdì e sabato
10.00/19.00
Se la formazione risulta completamente differente, possono
essere apportate le cosiddette “misure di
compensazione” consistenti in:
1) dichiarazione di acquisizione di un’esperienza
professionale pratica nello Stato di origine;
2) effettuazione di un tirocinio di adattamento oppure
di una prova attitudinale nello Stato ospitante; inoltre,
per alcune professioni, può essere richiesto un
esame linguistico.
La documentazione forma oggetto di un apposito fascicolo,
la cui redazione comporta spesso il pagamento di alcune
spese burocratiche. Esso viene valutato entro quattro
mesi, scaduto il quale l’autorità può:
1) riconoscere la qualifica professionale, chiedendo di
espletare eventuali procedure, come ad es. l’iscrizione
ad un ordine professionale nello Stato ospitante;
2) prevedere una misura compensativa (esperienza professionale,
tirocinio o prova attitudinale);
3) respingere la richiesta, motivandola.
Il cittadino comunitario, in caso di rifiuto del riconoscimento,
può proporre ricorso dinanzi ad una giurisdizione
dello Stato membro ospitante.

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