DOCUMENTI
Non è richiesto alcun visto d'ingresso per soggiorni
fino a tre mesi ai cittadini americani, australiani, britannici,
canadesi, neozelandesi, sudafricani, giapponesi, libici,
marocchini, tunisini o dei principali paesi dell'Unione
Europea
FUSO ORARIO: un'ora avanti rispetto al meridiano di Greenwich
MONETA:
lira maltese (Lm)
Per il cambio è meglio rivolgersi alle banche, le
quali generalmente offrono tassi di cambio molto più
convenienti rispetto ad alberghi e ristoranti. Le carte
di credito più conosciute sono accettate pressoché
dappertutto. Su tutti gli articoli di consumo viene applicata
una tassa sul valore aggiunto pari al 15%.
ASSISTENZA
SANITARIA
Consigliata copertura assicurativa contro gli infortuni
IMPOSTE
SUL REDDITO
Con la L. 2 maggio 1983 n. 304 è stata ratificata
la convenzione internazionale tra l'Italia e Malta per evitare
le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in
materia di imposte sul reddito.
La convenzione si applica alle persone che sono residenti
di uno o di entrambi gli Stati contraenti. Ai fini del presente
accordo, l'espressione "residente di uno Stato contraente"
designa ogni persona che, in virtù della legislazione
di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso
Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza,
della sede della sua direzione o di ogni altro criterio
di natura analoga.
Se una persona fisica è considerata residente di
entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è
determinata nel seguente modo:
- detta persona è considerata residente dello Stato
contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Quando
essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli
Stati contraenti, è considerata residente dello Stato
contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche
sono più strette (centro degli interessi vitali);
- se non si può determinare lo Stato contraente nel
quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali,
o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno
degli Stati contraenti, essa è considerata residente
dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;
- se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli
Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno
di essi, essa è considerata residente dello Stato
contraente del quale ha la nazionalità;
- se detta persona ha la nazionalità di entrambi
gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalità
di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati
contraenti risolvono la questione di comune accordo.
Se una persona giuridica è considerata residente
di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è
residente dello Stato contraente in cui si trova la sede
della sua direzione effettiva.
IMPOSTE CONSIDERATE
Le imposte attuali cui si applica l'accordo sono:
per quanto concerne l'Italia:
- l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; ancorché‚
riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate
quali "imposta italiana");
per quanto concerne Malta:
- l'imposta sul reddito e la sovrimposta, ivi compresi gli
acconti di imposta prelevati mediante ritenuta alla fonte.
PROFESSIONI AUTONOME
I redditi che un residente di uno Stato contraente percepisce
dall'esercizio di una libera professione o da altre attività
indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto
in detto Stato. Tuttavia detti redditi possono essere tassati
nell'altro Stato contraente nei seguenti casi:
- quando egli disponga abitualmente nell'altro Stato contraente
di una base fissa per l'esercizio della sua attività
(nel qual caso, i redditi sono imponibili nell'altro Stato
limitatamente alla parte attribuibile a detta base fissa);
- quando egli soggiorni nell'altro Stato contraente per
un periodo o periodi che raggiungono o oltrepassano in totale
183 giorni nel corso di un anno solare.
LAVORO DIPENDENTE
I salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe
che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo
di un'attività dipendente sono imponibili soltanto
in detto Stato, a meno che tale attività non venga
svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività
è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal
titolo sono imponibili in questo altro Stato.
Le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente
riceve in corrispettivo di un'attività dipendente
di uno Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo
Stato se:
- il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo
o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel
corso dell'anno solare considerato;
- le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore
di lavoro che non è residente dell'altro Stato;
- l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da
una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore
di lavoro ha nell'altro Stato.