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DOCUMENTI
Non è richiesto alcun visto d'ingresso per soggiorni fino a tre mesi ai cittadini americani, australiani, britannici, canadesi, neozelandesi, sudafricani, giapponesi, libici, marocchini, tunisini o dei principali paesi dell'Unione Europea
FUSO ORARIO: un'ora avanti rispetto al meridiano di Greenwich

MONETA: lira maltese (Lm)
Per il cambio è meglio rivolgersi alle banche, le quali generalmente offrono tassi di cambio molto più convenienti rispetto ad alberghi e ristoranti. Le carte di credito più conosciute sono accettate pressoché dappertutto. Su tutti gli articoli di consumo viene applicata una tassa sul valore aggiunto pari al 15%.

ASSISTENZA SANITARIA
Consigliata copertura assicurativa contro gli infortuni

IMPOSTE SUL REDDITO
Con la L. 2 maggio 1983 n. 304 è stata ratificata la convenzione internazionale tra l'Italia e Malta per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito.
La convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti. Ai fini del presente accordo, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.
Se una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:
- detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
- se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;
- se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità;
- se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
Se una persona giuridica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
IMPOSTE CONSIDERATE
Le imposte attuali cui si applica l'accordo sono:
per quanto concerne l'Italia:
- l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; ancorché‚ riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana");
per quanto concerne Malta:
- l'imposta sul reddito e la sovrimposta, ivi compresi gli acconti di imposta prelevati mediante ritenuta alla fonte.
PROFESSIONI AUTONOME
I redditi che un residente di uno Stato contraente percepisce dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato. Tuttavia detti redditi possono essere tassati nell'altro Stato contraente nei seguenti casi:
- quando egli disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio della sua attività (nel qual caso, i redditi sono imponibili nell'altro Stato limitatamente alla parte attribuibile a detta base fissa);
- quando egli soggiorni nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi che raggiungono o oltrepassano in totale 183 giorni nel corso di un anno solare.
LAVORO DIPENDENTE
I salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
Le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
- il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno solare considerato;
- le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato;
- l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

 

 

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I diritti dei lavoratori dei Paesi UE

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I programmi europei

Le Nazioni

 


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