Chi è il Lavoratore Svantaggiato
Persona non in grado di inserirsi nel mercato del lavoro senza specifica
assistenza.
Tali categorie sono (art. 2 regolamento CE n. 2204/2002):
- Persone di 25 anni che abbiano terminato il ciclo di studi e che ancora
non hanno trovato il primo impiego
- Lavoratore che si sposti o si sia spotato all’interno del territorio
comunitario
- persone appartenenti ad una minoranza etnica di uno Stato membro
- persone che non abbiano lavorato da almeno due anni
- persone che vivono con figli a carico
- persone prive di un posto di lavoro che non abbiamo conseguito il diploma
di scuola secondaria superiore
- persone oltre i 50 senza un posto di lavoro
- disoccupati di lungo periodo, cioè senza lavoro per 12 dei 16 precedenti
- Persona cha abbia, al momento o in passato, una dipendenza
- ex detenuti che non riescono a rientrare nel mercato del lavoro
- donne disoccupate da almeno due anni e appartenenti a territori dove la
disoccupazione è superiore al 100%
- lavoratore disabile riconosciuta come tale dalla legge nazionale.
Il Decreto legislativo 276/2003 prevede delle specifiche misure al fine
di favorire il reinserimento nel mercato del lavoro delle categorie svantaggitate.
I programmi specifici sono gestiti dalle Agenzie di Somministrazione, inoltre
le aziende possono ricevere degli incentivi nel momento in cui affidano
commesse a cooperative sociali all’interno delle quali lavorano soggetti
appartenenti alle categorie svantaggiate.
Lo stesso decreto prevede inoltre una specifica tipologia di contratto di
cui possono beneficiare i lavoratori svantaggiati: il contratto di inserimento.
A chi rivolgersi?
L’inserimento può avvenire tramite AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE
che supportano il lavoratore nella ricollocazione professionale mettendo
a disposizione di soggetti terzi il lavoro subordinato di lavoratori che
vengno direttamente assunti dalla stessa agenzia che svolge attività
di selezione, ricerca del personale e intermediazione.
Per la ricerca delle agenzie di somministrazione consultare il sito Albo
Informatico
Ci si può inoltre rivolgere alle COOPERATIVE SOCIALI che occupano lavoratori svantaggiati e che, per tale ragione, sono agevolate da un sistema di convenzioni quadro che incentiva le imprese ad assegnargli commesse di lavoro e che in questo modo assolvono l’obbligo di riserva.
Cos’è il Collocamento Mirato per i Disabili
Il collocamento mirato per disabili è quell’insieme di strumenti
che consentono la valutazione della persona disabile e delle sue competenze,
l’analisi dei posti di lavoro e l’inserimento in essi.
Il servizio è gestito ed organizzato dalle singole Provincie.
Possono accedere al collocamento mirato le persone con percentuale di disabilità
superiore al 45%, certificate dalle Commissioni ASL della L. 104/91 oppure
con disabilità superiore al 33% per i disabili del lavoro, certificati
dall’INAIL ed iscritti agli elenchi provinciali della L. 68/1999.
L’inserimento lavorativo avviene tramite assunzione nominativa o avviamento
numerico presso i datori di lavoro privati o pubblici soggetti all’obbligo
di assunzione.
L’obbligo di assumere persone disabili riguarda le aziende con più
di 15 dipendenti.
LINK UTILI
Collocamento
obbligatorio disabili
http://www.categorieprotette.it/
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/99068l.htm
Inserimento lavorativo dirigenti
L'articolo 20, comma 2 della legge 266/1997 (cosiddetta legge Bersani)
prevede una riduzione del 50% dei contributi complessivi dovuti agli enti
di previdenza pubblici (Inps, Inail e Inpdai) per l'assunzione di dirigenti
disoccupati da parte di imprese con meno di 250 dipendenti.
L'erogazione del beneficio avviene mediante conguaglio con i contributi
che le imprese versano mensilmente a Inps e/o Inpdai, e annualmente all'Inail.
A titolo esemplificativo, a fronte di una retribuzione annua di 100 milioni,
lo sgravio è di circa 20 milioni.
