POSSIBILI CONTRATTI DI LAVORO

Riforma Biagi

Il provvedimento rappresenta una tappa cruciale nel progetto di modernizzazione del diritto del lavoro italiano ispirato al Libro Bianco (ottobre 2001), frutto dell’elaborazione progettuale del Prof. Marco Biagi, ed è il primo atto normativo mirato alla riforma del mercato del lavoro.
IL 24 ottobre è quindi entrato in vigore il primo di questi decreti, il D.Lgs n.276/03, che affida al Ministero e alle parti sociali il compito di definire il regime e i tempi di transizione dal vecchio al nuovo diritto, attraverso il rinvio a numerosi decreti legislativi.

Le diverse forme di lavoro si possono distinguere a seconda:
della dipendenza allora avremo
- Lavoro autonomo: è autonoma la prestazione lavorativa resa, previo corrispettivo, senza vincolo di subordinazione ed in condizione di assoluta indipendenza dal committente dell'opera o del servizio.
- Lavoro subordinato: è subordinata l'attività lavorativa prestata, mediante retribuzione, alle dipendenze e sotto la direzione di un datore di lavoro
Oppure a seconda del tempo dedicato:
- Tempo pieno: s'intende l'orario normale di lavoro fissato in 40 ore settimanali, o l'eventuale minore orario normale fissato dai contratti collettivi;
- Tempo parziale: s'intende liorario di lavoro, fissato dal contratto individuale di lavoro, che risulta inferiore a quello normale.

TIPOLOGIE DI CONTRATTO

APPRENDISTATO

L'apprendistato è disciplinato dal Decreto Legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.
Si tratta di un contratto a contenuto formativo e prevede che l'impresa si impegni a fornire all'apprendista la formazione professionale all'interno del rapporto di lavoro.
Le principali caratteristiche del contratto di apprendistato sono:
- può essere utilizzato in tutti i settori di attività;
- il numero complessivo di apprendisti assunti da un datore di lavoro non possa superare il 100% delle maestranze specializzate e qualificate presenti in azienda
- il contratto deve essere stipulato in forma scritta con l'indicazione della prestazione oggetto del contratto e della qualifica da acquisire;
- deve essere realizzato un progetto formativo individuale;
- l'assunzione deve essere comunicata al Centro per l'impiego competente entro i cinque giorni successivi
- la categoria di inquadramento dell'apprendista non deve essere inferiore per più di due livelli, alla categoria che spetta ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedano qualificazioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento è finalizzato il contratto.
- in corso di rapporto, il datore di lavoro non può recedere dal contratto in assenza di giusta causa o di giustificato motivo;terminato invece il periodo di apprendistato, previo preavviso ex art. 2118 c.c., il datore può recedere liberamente.
Esistono tre diverse tipologie di contratto di apprendistato:
Diritto–dovere di istruzione e formazione: è rivolto ai ragazzi di età compresa tra i 15 e i 18 anni e rappresenta uno dei canali previsti dall'ordinamento per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione
Apprendistato professionalizzante: è rivolto a persone di età compresa tra i 18 e i 29 anni e ha una durata compresa tra un minimo di due anni e un massimo di sei anni.
Inoltre è possibile per l’apprendista sommare i periodi di apprendistato svolti nell’ambito del primo tipo sempre nel rispetto del limite massimo di sei anni.
In questo arco di tempo è prevista una formazione formale di almeno 120 che può svolgersi sia ll’interno che all’esterno dell’azienda.
Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione: l’obiettivo di questa tipologia di apprendistato è il conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, di titoli di studio universitari, di alta formazione o specializzazione tecnica superiore
È rivolto a giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni.
L’organizzazione e la durata di questo tipo di contratto di apprendistato è gestita dale singole Regioni.

CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO

I contratti di formazione e lavoro possono essere stipulati esclusivamente dalle Amministrazioni Pubbliche.
Si tratta di un contratto volto all'inserimento di giovani nel mondo del lavoro attraverso l’acquisizione di professionalità e per agevolare l'inserimento professionale.
I Destinatari
- giovani di età compresa tra i 16 e i 32 anni;
- lavoratori con lo status di profugo senza limite di età
I Datori di lavoro
I contratti di inserimento possono essere stipulati esclusivamente dalle Amministrazioni Pubbliche che devono aver mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di formazione e lavoro sia venuto a scadere nei 24 mesi precedenti.
I progetti di formazione e lavoro sono approvati da:
- Province
- Ministro del Lavoro e delle Politiche del Lavoro
- Commissioni bilaterali
- Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro del Lavoro per progetti relativi ad attività direttamente collegate alla ricerca scientifica e tecnologica.
Il contratto di formazione e lavoro può essere classificato in base alla formazione
- professionalità intermedia, prevede una formazione di almeno 80 ore da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa con una durata massima di 24 mesi (A1)
- professionalità elevata, prevede una formazione di almeno 130 ore da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa con una durata massima di 24 mesi (A2)
- inserimento professionale, prevede una formazione di almeno 20 ore di base relativa alla disciplina del rapporto di lavoro, all'organizzazione aziendale e alla prevenzione ambientale antinfortunistica. La durata massima di 12 mesi (B).
Al termine del rapporto il datore di lavoro è tenuto ad attestare l'attività svolta ed i risultati formativi conseguiti dal lavoratore, dandone comunicazione al Centro per l'Impiego territorialmente competente.
Il Rapporto di Lavoro
Si fa riferimento alle discipline che regolano il lavoro subordinato e il periodo di formazione viene computato nell’azianità nel momento in cui il contratto venga trasformato in contratto a tempo indeterminato
Gli Incentivi
Riduzione sulle correnti aliquote del 25% (la percentuale sale al 50% per gli enti operanti nelle aree del Mezzogiorno)

CONTRATTO DI INSERIMENTO

Il contratto di inserimento ha l’obiettivo di agevolare, attraverso un progetto individuale, l'inserimento o il reinserimento lavorativo.
La durata del contratto è compresa tra i 9 e i 18 mesi che possono diventare 36, in caso di persone affette da handicap fisico, mentale o psichico (sono esclusi eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione per maternità).
Al termine del contratto questo non può essere rinnovato dalle stesse parti.
Ai contratti di inserimento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di contratto di lavoro a termine.
Il Progetto individuale
Per poter stipulare un contratto di inserimento occorre definire insieme al lavoratore un progetto individuale per l’adeguamento delle competenze.
La formazione eventualmnte realizzata durante il periodo di validità del contratto deve essere registrata nel libretto formativo.
I Destinatari
Possono essere assunti con contratto di inserimento:
- giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni;
- disoccupati di lunga durata, di età compresa tra i 29 e i 32 anni;
- lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
- lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno 2 anni;
- donne residenti in un'area geografica in cui il tasso di disoccupazione femminile sia superiore del 20% rispetto a quello maschile;
- persone riconosciute affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico.
Possibili Datori di Lavoro
I contratti di inserimento possono essere stipulati da:
- enti pubblici economici, imprese e loro consorzi;
- gruppi di imprese;
- associazioni professionali, socio-culturali, sportive;
- fondazioni;
- enti di ricerca, pubblici e privati;
- organizzazioni e associazioni di categoria.
La Forma
Il contratto deve essere stipulato in forma scritta e contenere specificamente il progetto individuale di inserimento, in mancanza di tale modalità il contratto è nullo e il lavoratore è automaticamente assunto a tempo indeterminato.
Gli Incentivi
Vengono applicati gli incentivi economici già previsti per i contratti di formazione e lavoro, tranne che a quelli stipulati con i giovani di età compresa tra i 18 ed 29 anni. Inoltre è previsto che la categoria di inserimento del lavoratore assunto con contratto di inserimento non possa essere inferiore, per più di due livelli, a quella di lavoratori con uguali mansioni o funzioni.
Inadempienze del Datore di Lavoro
Nel caso in cui si verifichino gravi inadempienze del progetto individuale di inserimento tali da impedire la realizzazione degli obiettivi previsti dal decreto e la cui responsabilità sia unicamente del datore di lavoro questi è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di inserimento, maggiorata del 100%.
In data 11 febbraio 2004 è stato siglato l'Accordo interconfederale per la disciplina transitoria dei contratti di inserimento.

LAVORO A PROGETTO

Viene definito lavoro a progetto una modalità di realizzazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione, prevalentemente personale, riconducibile a uno o più progetti specifici, o programmi di lavoro, o fasi di esso, che vengono detrminati dal committente, ma poi gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione dell’obiettivo da raggiungere, indipendentemente dal tempo impiegato.
Progetto, programma o fase di lavoro
- il progetto consiste in un'attività produttiva ben identificabile e collegata ad un risultato finale
- Il programma di lavoro consiste in un tipo di attività cui non è direttamente riconducibile un risultato finale coollegato alla produzione di un risultato solo parziale, destinato ad essere integrato, in vista di un risultato finale.
Nell'ambito del progetto o del programma la definizione dei tempi di lavoro e delle relative modalità deve essere rimessa al collaboratore.
Chi è Escluso
Il contratto a progetto non può essere applicato:
- Per prestazioni non superiori a 30 giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, tranne nel caso in cui il compenso complessivo superi i 5 mila Euro;
- per chi esercita professioni per le quali è necessaria l'iscrizione ad albi professionali, già esistenti alla data del 24 ottobre 2003;
- ai soggetti che svolgono attività di collaborazione coordinata e continuativa a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali,
- ai componenti di organi di amministrazione e controllo di società;
- ai partecipanti a collegi e commissioni;
- ai collaboratori che percepiscono la pensione di vecchiaia;
- alla pubblica amministrazione.
Gravidanza, Malattia o Infortunio
Nel caso di gravidanza, malattia o infortunio del collaboratore a progetto questo non comporta la fine del rapporto di lavoro cheal contrario rimane sospeso, senza comportare la proroga e senza l’erogazione del compenso.
Se l’assenza si protrae per un periodo superiore ad 1/6 della durata complessiva del contratto, il committente può recedere il contratto
In caso di gravidanza invece la durata del rapporto è prorogata per un periodo di 180 giorni.
Cosa deve Contenere il Contratto
Il contratto di lavoro a progetto è stipulato in forma scritta e deve contenere:
- indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro;
- indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso;
- il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione e i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;
- le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente che comunque non possono pregiudicare l'autonomia del lavoratore;
- le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto.
Violazione delle prescrizioni
Nel caso in cui nel contratto non sia specificato il progetto, il programma di lavoro o fasi di esso il rapporto di lavoro è considerato rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Se non viene rispettato il requisito dell’autonomia il rapporto di lavoro si trasforma in rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti.

IL LAVORO ACCESSORIO

Si tratta di contratto che prevede una prestazione occasionale e accessoria che coinvolga il lavoratore per un periodo non superiore a 30 giorni nell’anno solare e che produca un compenso non superiore a 5 mila euro.
Il contratto di lavoro accessorio può essere stipulato in caso di:
- piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane ammalate o con handicap;
- insegnamento privato supplementare;
- piccoli lavori di giardinaggio nonché di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti;
- realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;
- collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza,
I Destinatari
Possono svolgere attività di lavoro accessorio i seguenti soggetti:
- disoccupati da oltre un anno;
- casalinghe pensionati e studenti;
- disabili e soggetti in comunità di recupero;
- lavoratori extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.
Chi appartiene ad una di queste categorie deve comunicarlo al Centri per l’Impiego di appartenenza dal quale riceverà una tessera magnetica.

LAVORO RIPARTITO

È un tipo particolare di contratto di lavoro subordinato, attraverso cui due lavoratori assumono insieme un unico posto lavorativo dividendo la responsabilità per l'esecuzione dell'intera obbligazione lavorativa ed a sostituirlo in caso di impedimento all'esecuzione della stessa.
La regolamentazione del lavoro ripartito è demandata alla contrattazione collettiva.
Trattamento economico
Il lavoratore ripartito non può ricevere un trattamento economico e normativo diverso o meno favorevole rispetto ad lavoratori di pari livello e pari mansioni svolte.
La Forma
Il contratto di lavoro ripartito è stipulato in forma scritta.
Previdenza
I lavoratori sono assimilati ai lavoratori part-time.
Recedere dal Contratto
Salvo diversa intesa tra le parti, le dimissioni o il licenziamento di uno dei lavoratori coobbligati estinguono l'intero vincolo contrattuale. Tale disposizione non trova applicazione se, su richiesta del datore di lavoro, l'altro prestatore di lavoro si renda disponibile ad adempiere l'obbligazione lavorativa: in tale ipotesi il contratto di lavoro ripartito si trasforma in un normale contratto di lavoro subordinato.

IL CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE

Con questo tipo di contratto il lavoratore si pone, per un periodo di tempo determinato o a tempo indeterminato, a disposizione del datore di lavoro, che lo chiamerà di volta in volta, nel rispetto di un periodo minimo di preavviso.
Può essere utilizzato per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno.
Quando non può essere applicato
E' vietato il ricorso al lavoro intermittente nel caso:
- della sostituzione di lavoratori in sciopero,
- se si è proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a chiamata;
- sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a chiamata.
- per imprese che non hanno effettuato la valutazione dei rischi.
La Forma
È prevista la forma scritta.
Trattamento economico
- nei periodi di lavoro: Il lavoratore intermittente, durante i periodi di lavoro non deve ricevere un trattamento economico meno favorevole rispetto ad altri lavoratori di pari livello o che svolgano le stesse mansioni
- nei periodi di disponibilità: nel periodo in cui il lavoratore garantisce la disponibilità è prevista un'indennità mensile, divisibile in quote orarie. La misura di detta indennità è stabilita dai contratti collettivi. Nel periodo di temporanea indisponibilità non matura il diritto alla indennità di disponibilità. Per tutto il periodo durante il quale il lavoratore si rende disponibile non è titolare di alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati, ne' matura alcun trattamento economico e normativo

CONTRATTO PART TIME

Il contratto di lavoro a tempo parziale prevede un oriorario lavorativo inferiore a quello normale di 40 ore settimale.
Le Clausole
Il datore di lavoro con il contraente possono concordare clausule flessibili
Le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole flessibili, relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione stessa.
In base ai contratti collettivi possono essere stabilite le condizioni e le modalità in relazione alle quali il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa e variare in aumento la durata della prestazione stessa con un preavviso di almeno due giorni lavorativi.
Un eventuale rifiuto da parte del lavoratore non costituisce giusta causa o giustificato motivo ai fini del licenziamento.
È inoltre prevista la possibilità di effttuare straordinari che sono regolari come nel caso degli straordinari per il rapporto di lavoro a tempo pieno
Il datore di lavoro può inoltre richiedere al lavoratore di effettuare prestazioni supplementari
Nel rispetto di quanto previsto in sede di contrattazione collettiva in merito a:
- numero massimo delle ore di lavoro supplementare effettuabili;
- causali in relazione alle quali si può richiedere al lavoratore lo svolgimento di lavoro supplementare;
- conseguenze del superamento delle ore di lavoro supplementare consentite dai contratti collettivi stessi.
Nel caso in cui il lavoro supplementare non sia previsto dal contratto collettivo è necessario richiedere l’assenso del lavoratore, un suo eventuale rifiuto non può costituire giusta causa o giustificato motivo ai fini del licenziamento.
La Trasformazione del Rapporto
Il datore di lavoro e il lavoratore possono trasformare il contratto di lavoro a tempo pieno in contratto a tempo parziale o viceversa.
Il contratto individuale può prevedere, in caso di assunzione di personale a tempo pieno con le stesse mansioni e nello stesso ambito comunale, che sia data precedenza ai lavoratori con contratto a tempo parziale.
Nel caso di lavoratori affetti da malattie oncologiche, anche in considerazione delle terapie cui sono sottoposti, hanno diritto alla trasformaione del contratto a tempo pieno in contratto a tempo parziale che può essere poi ritrasformato sotto richiesta del lavoratore.
Aggiornamento
Con la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 9 del 18 marzo 2004 sono stati forniti alcuni chiarimenti in merito alla nuova disciplina del lavoro a tempo parziale.

IL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

La somministrazione viene definita come fornitura professionale di manodopera e consiste nell'assegnazione di lavoratori, assunti dal somministratore, ad altro imprenditore, detto utilizzatore, il quale ne utilizza le prestazioni lavorative.
Il contratto di somministrazione di lavoro può essere stipulato a termine o a tempo indeterminato (staff leasing).
- Staff leasing
La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato è ammessa:
- per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico
- per servizi di pulizia, custodia, portineria;
- per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci;
- per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché servizi di economato;
- per attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale;
- per attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale;
- per la gestione di call-center, nonché per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali (nelle aree Obiettivo 1 di cui al regolamento CE n. 1260/1999 del 21 giugno 1999 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali);
- per costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive, con specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale
- in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative.
In questo caso i rapporti di lavoro tra somministratore e prestatori di lavoro sono soggetti alla disciplina generale dei rapporti di lavoro definiti dal codice civile e dalle leggi speciali
- Somministrazione a tempo determinato
La somministrazione a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore.
In questo caso il rapporto di lavoro tra somministratore e prestatore di lavoro è soggetto alla disciplina sul contratto a tempo determinato
Quando non può essere stipulato
Il contratto di somministrazione è vietato:
- per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
- salvo diversa disposizione degli accordi sindacali, presso quelle unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione salvo diversa disposizione degli accordi sindacali
- da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi.
La Forma
Il contratto di somministrazione deve essere stipulato in forma scritta.
Regime transitorio
Per i contratti di lavoro temporaneo vigenti alla data di entratta in vigore del decreto questi mantengono, in via transitoria e salve diverse intese, la loro efficacia fino alla data di scadenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro, con esclusivo riferimento alla determinazione per via contrattuale delle esigenze di carattere temporaneo che consentono la somministrazione di lavoro a termine.
Aggiornamento
Il Decreto 10 marzo 2004 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha determinato l'indennità mensile di disponibilità da corrispondere al lavoratore nell’ambito del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato

APPALTO

È un contratto con il quale un soggetto (committente) incarica un imprenditore (appaltatore) di compiere un'opera o un servizio a fronte di un corrispettivo in denaro.

DISTACCO

Il distacco o comando si ha quando un datore di lavoro (distaccante), per proprie esigenze produttive, pone temporaneamente uno o più lavoratori (distaccati) a disposizione di un altro soggetto (distaccatario) per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.

TRASFERIMENTO RAMO D’AZIENDA

Il trasferimento d'azienda si verifica quando cambia il titolare dell'attività, a seguito di operazioni quali cessione contrattuale, fusione, affitto, usufrutto.
Il trasferimento può riguardare l'intera azienda o parte di essa e in questo caso si parla di trasferimento di ramo d'azienda.
Questo ultimo tipo di trasferimento è ammissibile solo se la parte di azienda che si intende trasferire è funzionalmente autonoma al momento del trasferimento (con il Dlgs 276/2003 non è più necessario che tale autonomia sia preesistente al trasferimento).

TIROCINIO

I tirocini in Italia sono regolati dal DM n.142 del 1998 recante norme di attuazione dei principi e dei criteri sui tirocini formativi e di orientamento ai sensi dell'art. 18 della Legge n.196 (Pacchetto Treu).
Si tratta di un'esperienza formativa e di orientamento realizzata presso aziende pubbliche e private ed ha l’obiettivo di far acquisire un’esperienza pratica e professionalizzante che rientra nel progetto di formazione del tirocinante e, anche in base alla riforma universitaria, permette di acquisire crediti formativi.
I tirocini si possono attivare solo tramite alcuni Soggetti Promotori che devono essere contattati direttamente per lo svolgimento del tirocinio:
- Aziende per il diritto allo studio universitario (ADSU)
- Università
- Enti di formazione
- Centri per l'impiego
- Servizi di orientamento
- Cooperative sociali
- Comunità terapeutiche
- Servizi per l'inserimento lavorativo per i disabili
Per chi presta servizio civile il tirocinio può essere svolto purché questo non impedisca il normale espletamento del servizio civile.
Sono inoltre previsti tirocini con finalità formative o di orientamento per i disabili, per favorirne l'inserimento lavorativo.

TIROCINIO ESTIVO

Il tirocinio estivo di orientamento è il tirocinio che gli adolescenti o i giovani, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'università e gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, possono svolgere durante le vacanze estive.
Come ogni tirocinio non è un rapporto di lavoro, ma costituisce un’esperienza formativa svolta in azienda.

LINK UTILI

http://www.welfare.gov.it/RiformaBiagi
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossiersez_dossier//lavoro/index.asp
http://www.fondosocialeuropeo