POSSIBILI CONTRATTI DI LAVORO
Riforma Biagi
Il provvedimento rappresenta una tappa cruciale nel progetto di modernizzazione
del diritto del lavoro italiano ispirato al Libro Bianco (ottobre 2001),
frutto dell’elaborazione progettuale del Prof. Marco Biagi, ed è
il primo atto normativo mirato alla riforma del mercato del lavoro.
IL 24 ottobre è quindi entrato in vigore il primo di questi decreti,
il D.Lgs n.276/03, che affida al Ministero e alle parti sociali il compito
di definire il regime e i tempi di transizione dal vecchio al nuovo diritto,
attraverso il rinvio a numerosi decreti legislativi.
Le diverse forme di lavoro si possono distinguere a seconda:
della dipendenza allora avremo
- Lavoro autonomo: è autonoma la prestazione lavorativa resa, previo
corrispettivo, senza vincolo di subordinazione ed in condizione di assoluta
indipendenza dal committente dell'opera o del servizio.
- Lavoro subordinato: è subordinata l'attività lavorativa
prestata, mediante retribuzione, alle dipendenze e sotto la direzione di
un datore di lavoro
Oppure a seconda del tempo dedicato:
- Tempo pieno: s'intende l'orario normale di lavoro fissato in 40 ore settimanali,
o l'eventuale minore orario normale fissato dai contratti collettivi;
- Tempo parziale: s'intende liorario di lavoro, fissato dal contratto individuale
di lavoro, che risulta inferiore a quello normale.
TIPOLOGIE DI CONTRATTO
APPRENDISTATO
L'apprendistato è disciplinato dal Decreto Legislativo n. 276 del
10 settembre 2003 di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.
Si tratta di un contratto a contenuto formativo e prevede che l'impresa
si impegni a fornire all'apprendista la formazione professionale all'interno
del rapporto di lavoro.
Le principali caratteristiche del contratto di apprendistato sono:
- può essere utilizzato in tutti i settori di attività;
- il numero complessivo di apprendisti assunti da un datore di lavoro non
possa superare il 100% delle maestranze specializzate e qualificate presenti
in azienda
- il contratto deve essere stipulato in forma scritta con l'indicazione
della prestazione oggetto del contratto e della qualifica da acquisire;
- deve essere realizzato un progetto formativo individuale;
- l'assunzione deve essere comunicata al Centro per l'impiego competente
entro i cinque giorni successivi
- la categoria di inquadramento dell'apprendista non deve essere inferiore
per più di due livelli, alla categoria che spetta ai lavoratori addetti
a mansioni o funzioni che richiedano qualificazioni corrispondenti a quelle
al cui conseguimento è finalizzato il contratto.
- in corso di rapporto, il datore di lavoro non può recedere dal
contratto in assenza di giusta causa o di giustificato motivo;terminato
invece il periodo di apprendistato, previo preavviso ex art. 2118 c.c.,
il datore può recedere liberamente.
Esistono tre diverse tipologie di contratto di apprendistato:
Diritto–dovere di istruzione e formazione: è rivolto ai ragazzi
di età compresa tra i 15 e i 18 anni e rappresenta uno dei canali
previsti dall'ordinamento per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione
e formazione
Apprendistato professionalizzante: è rivolto a persone di età
compresa tra i 18 e i 29 anni e ha una durata compresa tra un minimo di
due anni e un massimo di sei anni.
Inoltre è possibile per l’apprendista sommare i periodi di
apprendistato svolti nell’ambito del primo tipo sempre nel rispetto
del limite massimo di sei anni.
In questo arco di tempo è prevista una formazione formale di almeno
120 che può svolgersi sia ll’interno che all’esterno
dell’azienda.
Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione:
l’obiettivo di questa tipologia di apprendistato è il conseguimento
di un titolo di studio di livello secondario, di titoli di studio universitari,
di alta formazione o specializzazione tecnica superiore
È rivolto a giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni.
L’organizzazione e la durata di questo tipo di contratto di apprendistato
è gestita dale singole Regioni.
CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO
I contratti di formazione e lavoro possono essere stipulati esclusivamente
dalle Amministrazioni Pubbliche.
Si tratta di un contratto volto all'inserimento di giovani nel mondo del
lavoro attraverso l’acquisizione di professionalità e per agevolare
l'inserimento professionale.
I Destinatari
- giovani di età compresa tra i 16 e i 32 anni;
- lavoratori con lo status di profugo senza limite di età
I Datori di lavoro
I contratti di inserimento possono essere stipulati esclusivamente dalle
Amministrazioni Pubbliche che devono aver mantenuto in servizio almeno il
60% dei lavoratori il cui contratto di formazione e lavoro sia venuto a
scadere nei 24 mesi precedenti.
I progetti di formazione e lavoro sono approvati da:
- Province
- Ministro del Lavoro e delle Politiche del Lavoro
- Commissioni bilaterali
- Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro
del Lavoro per progetti relativi ad attività direttamente collegate
alla ricerca scientifica e tecnologica.
Il contratto di formazione e lavoro può essere classificato in base
alla formazione
- professionalità intermedia, prevede una formazione di almeno 80
ore da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa con una durata
massima di 24 mesi (A1)
- professionalità elevata, prevede una formazione di almeno 130 ore
da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa con una durata massima
di 24 mesi (A2)
- inserimento professionale, prevede una formazione di almeno 20 ore di
base relativa alla disciplina del rapporto di lavoro, all'organizzazione
aziendale e alla prevenzione ambientale antinfortunistica. La durata massima
di 12 mesi (B).
Al termine del rapporto il datore di lavoro è tenuto ad attestare
l'attività svolta ed i risultati formativi conseguiti dal lavoratore,
dandone comunicazione al Centro per l'Impiego territorialmente competente.
Il Rapporto di Lavoro
Si fa riferimento alle discipline che regolano il lavoro subordinato e il
periodo di formazione viene computato nell’azianità nel momento
in cui il contratto venga trasformato in contratto a tempo indeterminato
Gli Incentivi
Riduzione sulle correnti aliquote del 25% (la percentuale sale al 50% per
gli enti operanti nelle aree del Mezzogiorno)
CONTRATTO DI INSERIMENTO
Il contratto di inserimento ha l’obiettivo di agevolare, attraverso
un progetto individuale, l'inserimento o il reinserimento lavorativo.
La durata del contratto è compresa tra i 9 e i 18 mesi che possono
diventare 36, in caso di persone affette da handicap fisico, mentale o psichico
(sono esclusi eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare
o di quello civile, nonché dei periodi di astensione per maternità).
Al termine del contratto questo non può essere rinnovato dalle stesse
parti.
Ai contratti di inserimento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
in materia di contratto di lavoro a termine.
Il Progetto individuale
Per poter stipulare un contratto di inserimento occorre definire insieme
al lavoratore un progetto individuale per l’adeguamento delle competenze.
La formazione eventualmnte realizzata durante il periodo di validità
del contratto deve essere registrata nel libretto formativo.
I Destinatari
Possono essere assunti con contratto di inserimento:
- giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni;
- disoccupati di lunga durata, di età compresa tra i 29 e i 32 anni;
- lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi di
un posto di lavoro;
- lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e
che non abbiano lavorato per almeno 2 anni;
- donne residenti in un'area geografica in cui il tasso di disoccupazione
femminile sia superiore del 20% rispetto a quello maschile;
- persone riconosciute affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico.
Possibili Datori di Lavoro
I contratti di inserimento possono essere stipulati da:
- enti pubblici economici, imprese e loro consorzi;
- gruppi di imprese;
- associazioni professionali, socio-culturali, sportive;
- fondazioni;
- enti di ricerca, pubblici e privati;
- organizzazioni e associazioni di categoria.
La Forma
Il contratto deve essere stipulato in forma scritta e contenere specificamente
il progetto individuale di inserimento, in mancanza di tale modalità
il contratto è nullo e il lavoratore è automaticamente assunto
a tempo indeterminato.
Gli Incentivi
Vengono applicati gli incentivi economici già previsti per i contratti
di formazione e lavoro, tranne che a quelli stipulati con i giovani di età
compresa tra i 18 ed 29 anni. Inoltre è previsto che la categoria
di inserimento del lavoratore assunto con contratto di inserimento non possa
essere inferiore, per più di due livelli, a quella di lavoratori
con uguali mansioni o funzioni.
Inadempienze del Datore di Lavoro
Nel caso in cui si verifichino gravi inadempienze del progetto individuale
di inserimento tali da impedire la realizzazione degli obiettivi previsti
dal decreto e la cui responsabilità sia unicamente del datore di
lavoro questi è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione
versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale
superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo
di inserimento, maggiorata del 100%.
In data 11 febbraio 2004 è stato siglato l'Accordo interconfederale
per la disciplina transitoria dei contratti di inserimento.
LAVORO A PROGETTO
Viene definito lavoro a progetto una modalità di realizzazione del
rapporto di collaborazione coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione,
prevalentemente personale, riconducibile a uno o più progetti specifici,
o programmi di lavoro, o fasi di esso, che vengono detrminati dal committente,
ma poi gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione dell’obiettivo
da raggiungere, indipendentemente dal tempo impiegato.
Progetto, programma o fase di lavoro
- il progetto consiste in un'attività produttiva ben identificabile
e collegata ad un risultato finale
- Il programma di lavoro consiste in un tipo di attività cui non
è direttamente riconducibile un risultato finale coollegato alla
produzione di un risultato solo parziale, destinato ad essere integrato,
in vista di un risultato finale.
Nell'ambito del progetto o del programma la definizione dei tempi di lavoro
e delle relative modalità deve essere rimessa al collaboratore.
Chi è Escluso
Il contratto a progetto non può essere applicato:
- Per prestazioni non superiori a 30 giorni nel corso dell'anno solare con
lo stesso committente, tranne nel caso in cui il compenso complessivo superi
i 5 mila Euro;
- per chi esercita professioni per le quali è necessaria l'iscrizione
ad albi professionali, già esistenti alla data del 24 ottobre 2003;
- ai soggetti che svolgono attività di collaborazione coordinata
e continuativa a fini istituzionali in favore delle associazioni e società
sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali,
- ai componenti di organi di amministrazione e controllo di società;
- ai partecipanti a collegi e commissioni;
- ai collaboratori che percepiscono la pensione di vecchiaia;
- alla pubblica amministrazione.
Gravidanza, Malattia o Infortunio
Nel caso di gravidanza, malattia o infortunio del collaboratore a progetto
questo non comporta la fine del rapporto di lavoro cheal contrario rimane
sospeso, senza comportare la proroga e senza l’erogazione del compenso.
Se l’assenza si protrae per un periodo superiore ad 1/6 della durata
complessiva del contratto, il committente può recedere il contratto
In caso di gravidanza invece la durata del rapporto è prorogata per
un periodo di 180 giorni.
Cosa deve Contenere il Contratto
Il contratto di lavoro a progetto è stipulato in forma scritta e
deve contenere:
- indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione
di lavoro;
- indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso;
- il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione e i tempi e le
modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;
- le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente che
comunque non possono pregiudicare l'autonomia del lavoratore;
- le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore
a progetto.
Violazione delle prescrizioni
Nel caso in cui nel contratto non sia specificato il progetto, il programma
di lavoro o fasi di esso il rapporto di lavoro è considerato rapporto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Se non viene rispettato il requisito dell’autonomia il rapporto di
lavoro si trasforma in rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla
tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti.
IL LAVORO ACCESSORIO
Si tratta di contratto che prevede una prestazione occasionale e accessoria
che coinvolga il lavoratore per un periodo non superiore a 30 giorni nell’anno
solare e che produca un compenso non superiore a 5 mila euro.
Il contratto di lavoro accessorio può essere stipulato in caso di:
- piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza
domiciliare ai bambini e alle persone anziane ammalate o con handicap;
- insegnamento privato supplementare;
- piccoli lavori di giardinaggio nonché di pulizia e manutenzione
di edifici e monumenti;
- realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;
- collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo
svolgimento di lavori di emergenza,
I Destinatari
Possono svolgere attività di lavoro accessorio i seguenti soggetti:
- disoccupati da oltre un anno;
- casalinghe pensionati e studenti;
- disabili e soggetti in comunità di recupero;
- lavoratori extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei
mesi successivi alla perdita del lavoro.
Chi appartiene ad una di queste categorie deve comunicarlo al Centri per
l’Impiego di appartenenza dal quale riceverà una tessera magnetica.
LAVORO RIPARTITO
È un tipo particolare di contratto di lavoro subordinato, attraverso
cui due lavoratori assumono insieme un unico posto lavorativo dividendo
la responsabilità per l'esecuzione dell'intera obbligazione lavorativa
ed a sostituirlo in caso di impedimento all'esecuzione della stessa.
La regolamentazione del lavoro ripartito è demandata alla contrattazione
collettiva.
Trattamento economico
Il lavoratore ripartito non può ricevere un trattamento economico
e normativo diverso o meno favorevole rispetto ad lavoratori di pari livello
e pari mansioni svolte.
La Forma
Il contratto di lavoro ripartito è stipulato in forma scritta.
Previdenza
I lavoratori sono assimilati ai lavoratori part-time.
Recedere dal Contratto
Salvo diversa intesa tra le parti, le dimissioni o il licenziamento di uno
dei lavoratori coobbligati estinguono l'intero vincolo contrattuale. Tale
disposizione non trova applicazione se, su richiesta del datore di lavoro,
l'altro prestatore di lavoro si renda disponibile ad adempiere l'obbligazione
lavorativa: in tale ipotesi il contratto di lavoro ripartito si trasforma
in un normale contratto di lavoro subordinato.
IL CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE
Con questo tipo di contratto il lavoratore si pone, per un periodo di tempo
determinato o a tempo indeterminato, a disposizione del datore di lavoro,
che lo chiamerà di volta in volta, nel rispetto di un periodo minimo
di preavviso.
Può essere utilizzato per lo svolgimento di prestazioni di carattere
discontinuo per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese
o dell'anno.
Quando non può essere applicato
E' vietato il ricorso al lavoro intermittente nel caso:
- della sostituzione di lavoratori in sciopero,
- se si è proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi
che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce
il contratto di lavoro a chiamata;
- sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario,
con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori
adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a chiamata.
- per imprese che non hanno effettuato la valutazione dei rischi.
La Forma
È prevista la forma scritta.
Trattamento economico
- nei periodi di lavoro: Il lavoratore intermittente, durante i periodi
di lavoro non deve ricevere un trattamento economico meno favorevole rispetto
ad altri lavoratori di pari livello o che svolgano le stesse mansioni
- nei periodi di disponibilità: nel periodo in cui il lavoratore
garantisce la disponibilità è prevista un'indennità
mensile, divisibile in quote orarie. La misura di detta indennità
è stabilita dai contratti collettivi. Nel periodo di temporanea indisponibilità
non matura il diritto alla indennità di disponibilità. Per
tutto il periodo durante il quale il lavoratore si rende disponibile non
è titolare di alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati,
ne' matura alcun trattamento economico e normativo
CONTRATTO PART TIME
Il contratto di lavoro a tempo parziale prevede un oriorario lavorativo
inferiore a quello normale di 40 ore settimale.
Le Clausole
Il datore di lavoro con il contraente possono concordare clausule flessibili
Le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole
flessibili, relative alla variazione della collocazione temporale della
prestazione stessa.
In base ai contratti collettivi possono essere stabilite le condizioni e
le modalità in relazione alle quali il datore di lavoro può
modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa e variare
in aumento la durata della prestazione stessa con un preavviso di almeno
due giorni lavorativi.
Un eventuale rifiuto da parte del lavoratore non costituisce giusta causa
o giustificato motivo ai fini del licenziamento.
È inoltre prevista la possibilità di effttuare straordinari
che sono regolari come nel caso degli straordinari per il rapporto di lavoro
a tempo pieno
Il datore di lavoro può inoltre richiedere al lavoratore di effettuare
prestazioni supplementari
Nel rispetto di quanto previsto in sede di contrattazione collettiva in
merito a:
- numero massimo delle ore di lavoro supplementare effettuabili;
- causali in relazione alle quali si può richiedere al lavoratore
lo svolgimento di lavoro supplementare;
- conseguenze del superamento delle ore di lavoro supplementare consentite
dai contratti collettivi stessi.
Nel caso in cui il lavoro supplementare non sia previsto dal contratto collettivo
è necessario richiedere l’assenso del lavoratore, un suo eventuale
rifiuto non può costituire giusta causa o giustificato motivo ai
fini del licenziamento.
La Trasformazione del Rapporto
Il datore di lavoro e il lavoratore possono trasformare il contratto di
lavoro a tempo pieno in contratto a tempo parziale o viceversa.
Il contratto individuale può prevedere, in caso di assunzione di
personale a tempo pieno con le stesse mansioni e nello stesso ambito comunale,
che sia data precedenza ai lavoratori con contratto a tempo parziale.
Nel caso di lavoratori affetti da malattie oncologiche, anche in considerazione
delle terapie cui sono sottoposti, hanno diritto alla trasformaione del
contratto a tempo pieno in contratto a tempo parziale che può essere
poi ritrasformato sotto richiesta del lavoratore.
Aggiornamento
Con la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 9
del 18 marzo 2004 sono stati forniti alcuni chiarimenti in merito alla nuova
disciplina del lavoro a tempo parziale.
IL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE
La somministrazione viene definita come fornitura professionale di manodopera
e consiste nell'assegnazione di lavoratori, assunti dal somministratore,
ad altro imprenditore, detto utilizzatore, il quale ne utilizza le prestazioni
lavorative.
Il contratto di somministrazione di lavoro può essere stipulato a
termine o a tempo indeterminato (staff leasing).
- Staff leasing
La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato è ammessa:
- per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico
- per servizi di pulizia, custodia, portineria;
- per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto
e movimentazione di macchinari e merci;
- per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché
servizi di economato;
- per attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione,
programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione
del personale, ricerca e selezione del personale;
- per attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della
funzione commerciale;
- per la gestione di call-center, nonché per l'avvio di nuove iniziative
imprenditoriali (nelle aree Obiettivo 1 di cui al regolamento CE n. 1260/1999
del 21 giugno 1999 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi
strutturali);
- per costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per installazioni
o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive,
con specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale
- in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali
o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative.
In questo caso i rapporti di lavoro tra somministratore e prestatori di
lavoro sono soggetti alla disciplina generale dei rapporti di lavoro definiti
dal codice civile e dalle leggi speciali
- Somministrazione a tempo determinato
La somministrazione a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni
di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se
riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore.
In questo caso il rapporto di lavoro tra somministratore e prestatore di
lavoro è soggetto alla disciplina sul contratto a tempo determinato
Quando non può essere stipulato
Il contratto di somministrazione è vietato:
- per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
- salvo diversa disposizione degli accordi sindacali, presso quelle unità
produttive nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti
collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni
cui si riferisce il contratto di somministrazione salvo diversa disposizione
degli accordi sindacali
- da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi.
La Forma
Il contratto di somministrazione deve essere stipulato in forma scritta.
Regime transitorio
Per i contratti di lavoro temporaneo vigenti alla data di entratta in vigore
del decreto questi mantengono, in via transitoria e salve diverse intese,
la loro efficacia fino alla data di scadenza dei contratti collettivi nazionali
di lavoro, con esclusivo riferimento alla determinazione per via contrattuale
delle esigenze di carattere temporaneo che consentono la somministrazione
di lavoro a termine.
Aggiornamento
Il Decreto 10 marzo 2004 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
ha determinato l'indennità mensile di disponibilità da corrispondere
al lavoratore nell’ambito del contratto di somministrazione di lavoro
a tempo indeterminato
APPALTO
È un contratto con il quale un soggetto (committente) incarica un imprenditore (appaltatore) di compiere un'opera o un servizio a fronte di un corrispettivo in denaro.
DISTACCO
Il distacco o comando si ha quando un datore di lavoro (distaccante), per proprie esigenze produttive, pone temporaneamente uno o più lavoratori (distaccati) a disposizione di un altro soggetto (distaccatario) per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.
TRASFERIMENTO RAMO D’AZIENDA
Il trasferimento d'azienda si verifica quando cambia il titolare dell'attività,
a seguito di operazioni quali cessione contrattuale, fusione, affitto, usufrutto.
Il trasferimento può riguardare l'intera azienda o parte di essa
e in questo caso si parla di trasferimento di ramo d'azienda.
Questo ultimo tipo di trasferimento è ammissibile solo se la parte
di azienda che si intende trasferire è funzionalmente autonoma al
momento del trasferimento (con il Dlgs 276/2003 non è più
necessario che tale autonomia sia preesistente al trasferimento).
TIROCINIO
I tirocini in Italia sono regolati dal DM n.142 del 1998 recante norme
di attuazione dei principi e dei criteri sui tirocini formativi e di orientamento
ai sensi dell'art. 18 della Legge n.196 (Pacchetto Treu).
Si tratta di un'esperienza formativa e di orientamento realizzata presso
aziende pubbliche e private ed ha l’obiettivo di far acquisire un’esperienza
pratica e professionalizzante che rientra nel progetto di formazione del
tirocinante e, anche in base alla riforma universitaria, permette di acquisire
crediti formativi.
I tirocini si possono attivare solo tramite alcuni Soggetti Promotori che
devono essere contattati direttamente per lo svolgimento del tirocinio:
- Aziende per il diritto allo studio universitario (ADSU)
- Università
- Enti di formazione
- Centri per l'impiego
- Servizi di orientamento
- Cooperative sociali
- Comunità terapeutiche
- Servizi per l'inserimento lavorativo per i disabili
Per chi presta servizio civile il tirocinio può essere svolto purché
questo non impedisca il normale espletamento del servizio civile.
Sono inoltre previsti tirocini con finalità formative o di orientamento
per i disabili, per favorirne l'inserimento lavorativo.
TIROCINIO ESTIVO
Il tirocinio estivo di orientamento è il tirocinio che gli adolescenti
o i giovani, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'università
e gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, possono svolgere durante
le vacanze estive.
Come ogni tirocinio non è un rapporto di lavoro, ma costituisce un’esperienza
formativa svolta in azienda.
LINK UTILI
http://www.welfare.gov.it/RiformaBiagihttp://www.governo.it/GovernoInforma/Dossiersez_dossier//lavoro/index.asp
http://www.fondosocialeuropeo
