OBBLIGO FORMATIVO
La legge n. 144 del maggio 1999 prevede che, assolto l’obbligo scolastico,
i giovani continuino il percorso formativo fino ai 18 anni.
L’obbligo formativo è rivolto ai giovani tra i 15 e i 18 anni
che, una volta terminato l’obbligo scolastico hanno tre alternative:
1. Istruzione scolastica
Proseguimento degli studi fino all’ottenimento del diploma che consente l’iscrizione all’università, all’Istruzione e Formazione tecnica superiore, ai corsi post diploma.
2. La Formazione Professionale
La gestione della formazione professionale è assegnate alle varie
Regioni e Provincie che a loro volta affidano l’effettva realizzazione
dei corsi ad Enti di formazione, Comuni, agenzie tramite la pubblicazione
di bandi di concorso.
La durata dei corsi di formazione professionale è di due anni tranne
in presenza di crediti formativi che possono ridurre la durata.
Al termine del corso i ragazzi devono superare un esame affinchè
sia rilasciata loro il certificato di qualifica valido sia a fini lavorativi
che per la partecipazione a concorsi.
3. L’apprendistato
E’ un tipo di rapporto di lavoro all’interno del quale il datore
di lavoro è obbligato ad impartire, direttamente o tramite terzi,
all’apprendista l’insegnamento affinchè acquisisca la
capacità tecnica per diventare un lavoratore qualificato.
La durata minima del contratto è di 18 mesi (si può arrivare
fino a 4 o 5 anni nel settore dell’artigianato).
Occorre specificare che le tre scelte non si escludono a vicenda ma possono essere integrate tra di loro si può passare dalla scuola alla formazione professionale oppure alla scuola di apprendistato o viceversa. Alle competenze acquisite durante i vari percorsi viene assegnato un valore, il cosidetto credito formativo.
LINK UTILI
http://www.welfare.gov.it/europalavoro/cittadini/formazione/obbligoformativo/default.htm
