OBBLIGO FORMATIVO

La legge n. 144 del maggio 1999 prevede che, assolto l’obbligo scolastico, i giovani continuino il percorso formativo fino ai 18 anni.
L’obbligo formativo è rivolto ai giovani tra i 15 e i 18 anni che, una volta terminato l’obbligo scolastico hanno tre alternative:

1. Istruzione scolastica

Proseguimento degli studi fino all’ottenimento del diploma che consente l’iscrizione all’università, all’Istruzione e Formazione tecnica superiore, ai corsi post diploma.

2. La Formazione Professionale

La gestione della formazione professionale è assegnate alle varie Regioni e Provincie che a loro volta affidano l’effettva realizzazione dei corsi ad Enti di formazione, Comuni, agenzie tramite la pubblicazione di bandi di concorso.
La durata dei corsi di formazione professionale è di due anni tranne in presenza di crediti formativi che possono ridurre la durata.
Al termine del corso i ragazzi devono superare un esame affinchè sia rilasciata loro il certificato di qualifica valido sia a fini lavorativi che per la partecipazione a concorsi.

3. L’apprendistato

E’ un tipo di rapporto di lavoro all’interno del quale il datore di lavoro è obbligato ad impartire, direttamente o tramite terzi, all’apprendista l’insegnamento affinchè acquisisca la capacità tecnica per diventare un lavoratore qualificato.
La durata minima del contratto è di 18 mesi (si può arrivare fino a 4 o 5 anni nel settore dell’artigianato).

Occorre specificare che le tre scelte non si escludono a vicenda ma possono essere integrate tra di loro si può passare dalla scuola alla formazione professionale oppure alla scuola di apprendistato o viceversa. Alle competenze acquisite durante i vari percorsi viene assegnato un valore, il cosidetto credito formativo.

LINK UTILI

http://www.welfare.gov.it/europalavoro/cittadini/formazione/obbligoformativo/default.htm

http://www.istruzione.it/argomenti/obbligo/news/home.htm